1. La città metropolitana di Roma è titolare delle funzioni proprie delle province e di quelle a queste conferite dalle leggi statali e regionali.
2. La città metropolitana di Roma è altresì titolare delle funzioni comunali che, per sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.
3. Sull'assunzione delle funzioni comunali da parte della città metropolitana di Roma delibera il consiglio della città metropolitana, sentito il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi.
4. Quando su una deliberazione riguardante l'assunzione delle funzioni comunali il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi abbia espresso parere contrario, o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e il consiglio della città metropolitana non vi si sia adeguato, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio della città metropolitana.
5. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla città metropolitana di Roma, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.
6. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della città metropolitana di