Art. 4.
(Individuazione delle funzioni della città metropolitana di Roma).

      1. La città metropolitana di Roma è titolare delle funzioni proprie delle province e di quelle a queste conferite dalle leggi statali e regionali.
      2. La città metropolitana di Roma è altresì titolare delle funzioni comunali che, per sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.
      3. Sull'assunzione delle funzioni comunali da parte della città metropolitana di Roma delibera il consiglio della città metropolitana, sentito il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi.
      4. Quando su una deliberazione riguardante l'assunzione delle funzioni comunali il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi abbia espresso parere contrario, o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e il consiglio della città metropolitana non vi si sia adeguato, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio della città metropolitana.
      5. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla città metropolitana di Roma, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.
      6. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della città metropolitana di

 

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Roma svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, salvo quelle espressamente conferite alla medesima città metropolitana o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurarne un esercizio unitario.
      7. La città metropolitana di Roma, i comuni e i municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i princìpi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuiti le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.